1 Luglio 2022 – abolizione dell’esterometro. Cosa cambia per le aziende?
In pratica cosa cambia per le aziende?
Il 1° luglio 2022 viene abolito l’Esterometro e conseguentemente cambieranno le regole per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente in Italia o non stabilito nel territorio dello stato. Le aziende, quindi dovranno modificare i propri flussi amministrativi in relazione all’abolizione dell’esterometro.
Inizialmente l’articolo 1, comma 1103, della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) aveva stabilito che le nuove modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 2022 ma poi la Legge di conversione al D. L. 146/2021 ha rinviato di 6 mesi tale disciplina.
In base alla nuova normativa si stabilisce, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, che i dati attualmente trasmessi tramite l’esterometro dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate telematicamente tramite lo Sdi, utilizzando il formato Xml della fattura elettronica.
Per quanto riguarda le operazioni attive, poco cambierà circa la modalità operative rispetto a quanto avviene per le fatture attive nazionali, con la produzione di una fattura elettronica di tipo TD01 e con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente estero (prassi già ampiamente utilizzata proprio al fine di evitare l’invio dell’esterometro).
L’operatività, invece, cambierà sostanzialmente in relazione alle fatture passive, che il fornitore estero continuerà a emettere in modalità analogica. In tale situazione il soggetto passivo, che riceverà una fattura cartacea dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico (autofattura elettronica) in formato Xml e trasmetterlo all’Agenzia tramite lo SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.
Ricordiamo che il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:
• TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
• TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
• TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr. 633/72.
Per i clienti che già hanno Adiuto, saremo in grado di gestire questi due nuovi obblighi, senza alcun aggiornamento applicativo ma semplicemente facendo alcuni controlli e alcune configurazioni. I clienti che non hanno Adiuto, ma sono interessati ad approfondire la problematica, ci possono contattare direttamente per un approfondimento.